Statuto

Art. 1 — È costituito, con sede in Genova Via San Luca n. 15 il Comitato "Verità e Giustizia per Genova". Il comitato potrà, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, trasferire la propria sede, anche in altra città, o costituire sedi e/o uffici periferici.

Art. 2 — Il Comitato "Verità e Giustizia per Genova" è apartitico e si ispira ai principi democratici dettati dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo.

Art. 3 — L'attività del Comitato, senza fine di lucro, ha i seguenti scopi:

  1. raccogliere fondi presso il pubblico, anche mediante attività come l'organizzazione di eventi pubblici, informativi e di spettacolo, per l'emergere della verità sui fatti svoltisi a Genova nel 2001 in occasione delle manifestazioni in concomitanza con il vertice G8 e di impiegarle, detratti i costi del suo funzionamento, per le difese legali di coloro che sono rimasti vittime della repressione delle forze dell'ordine, sia come parti offese che come indagati sia come parti civili negli instaurandi procedimenti penali che in eventuali azioni civili, erogando rimborsi spese e parcelle, se necessario, agli avvocati, ai consulenti tecnici e agli altri professionisti o persone necessarie individuati dai componenti il comitato. Il comitato potrà anche presentare denunce come parte offesa nonchè costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti alle vicende in occasione delle manifestazioni in concomitanza con il vertice G8 di Genova del luglio 2001.

Potrà utilizzare ed investire i propri fondi in modo diverso esclusivamente al fine di incrementare il fondo spese per le attività legali e quelle ad esse collaterali.

  1. Il Comitato "Verità e Giustizia per Genova" ha altresì lo scopo, senza alcun peso per i fondi del comitato, di promuovere iniziative pubbliche, mediatiche ed anche di tipo associativo, per l'emergere della verità sui fatti di Genova nel luglio 2001 durante lo svolgimento del vertice G8. Il Comitato potrà effettuare ogni operazione necessaria quale, a scopo esemplificativo e non esaustivo, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali, prendere in locazione immobili, contrarre rapporti di lavoro di ogni tipo.
  2. Il Comitato promuove la tutela dei diritti umani con particolare riferimento alla libera manifestazione del pensiero, e la loro tutela contro ogni forma di repressione.
  3. Il Comitato si propone di promuovere altresì iniziative volte alla tutela delle vittime della repressione delle forze dell'ordine nell'esercizio della manifestazione del pensiero, anche con l’utilizzo degli strumenti di azione regolati e previsti dal diritto internazionale con particolare riferimento a quelli creati nell'ambito dell'Unione Europea.

I membri

Art. 4 — Sono membri del Comitato coloro i quali hanno partecipato alla sua costituzione, nonchè i membri cooptati successivamente dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7.

Art. 5 — Il componente che non intenda più farne parte del Comitato deve darne comunicazione, con lettera raccomandata diretta al Comitato presso la sua sede.

Art. 6 — Potrà essere escluso, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con voto favorevole dei due terzi dei membri effettivi, il membro che operi in contrasto con gli scopi del comitato, ne impedisca il funzionamento o si sia reso indegno con i suoi comportamenti.

Art. 7 — In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un membro del Comitato, potrà essere cooptato un nuovo membro con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo. In ogni caso il Consiglio Direttivo del comitato, con deliberazione a maggioranza dei suoi membri, potrà cooptare successivamente alla costituzione come membri del comitato altre persone impegnate nella ricostruzione della verità su quanto accaduto a Genova durante i G8.

Gli organi

Art. 8 — Gli organi del Comitato sono:

  1. L'Assemblea
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Presidente onorario
  5. Il Segretario
  6. I Tesorieri.

Assemblea

Art. 9 — L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i membri del comitato.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

  1. approvare il rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
  2. deliberare su ogni argomento relativo allo svolgimento dell'attività del comitato.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza degli intervenuti con il numero minimo di cinque

Art. 10 — L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata dal Presidente, o in caso di impedimento dal Segretario, o altrimenti su richiesta di almeno due membri del Comitato con avviso ad ogni membro del comitato a mezzo raccomandata o posta elettronica con almeno dieci giorni di anticipo, almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto e per ascoltare e discutere la relazione sull'attività, nonchè ogni qualvolta necessario. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 11 — L'Assemblea straordinaria è convocata, ogni qual volta se ne presenterà la necessità, dal Presidente, dal Segretario in caso di impedimento, o su richiesta di almeno due membri (del Comitato), a mezzo raccomandata o posta elettronica con almeno dieci giorni di anticipo, per discutere su problemi di particolare importanza ed urgenza.

È convocata comunque necessariamente per:

  1. eleggere il Presidente, il Segretario, i Tesorieri e gli altri membri del comitato, in caso di scadenza del mandato, di dimissioni, decesso o esclusione;
  2. modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
  3. decidere sull'esclusione di un membro del comitato ai sensi dell'art. 6 o la sua decadenza dalla carica.

L'assemblea straordinaria si reputa validamente costituita quando sono presenti almeno la maggioranza dei membri del comitato e delibera all'unanimità dei presenti relativamente ai punti b) e c) del presente articolo, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 6 del presente statuto.

Art. 12 — Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano per età.

Art 13 — Di ogni assemblea dovrà essere redatto, anche in forma sintetica, verbale riportante i nomi dei presenti, gli argomenti all'ordine del giorno e le decisioni.

Il Presidente

Art. 14 — Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, del Comitato. Convoca le assemblee e garantisce l'esecuzione delle loro deliberazioni.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva. Ha con i Tesorieri firma disgiunta sui conti correnti bancari e postali del comitato.

Art. 15 — Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo

Art.16 — Il Consiglio Direttivo è composto da sette a quindici membri del comitato, compresi il Segretario, il Presidente ed i Tesorieri che ne fanno parte di diritto.

Dura in carica tre anni ed opera secondo i fini e per il raggiungimento degli scopi del Comitato, disponendo l'erogazione dei fondi raccolti dal comitato. Approva il rendiconto annuale da sottoporre al voto dell'assemblea e le erogazioni in denaro effettuate dai tesorieri tra una riunione e l'altra del Consiglio.

Art.17 — In caso di dimissioni o decesso di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, purchè rimanga in carica la maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo potrà cooptare all'unanimità dei membri del consiglio residui altri membri del Comitato fino a ricostituire il numero dei membri del Consiglio Direttivo deliberato dalla precedente Assemblea. Il mandato dei membri cooptati terminerà contestualmente a quello dei membri già in carica.

Il Segretario

Art. 18 — Il Segretario cura l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea e la redazione dei verbali; assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento momentaneo o di sua assenza e ha i poteri firma e di rappresentanza anche giudiziale in sostituzione del Presidente. In caso di impedimento definitivo, dimissioni, decesso o esclusione del Presidente esercita le sue funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente, convocando l'assemblea straordinaria entro quindici giorni dal verificarsi di tali eventi. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

I Tesorieri

Art. 19 — i Tesorieri possono essere eletti fino a tre onde garantire la più agevole disposizione dei fondi. Curano la redazione del rendiconto annuale, provvedono ad inviare una rendicontazione periodica ai membri del Consiglio Direttivo, vigilano sulla gestione economica dei fondi raccolti, e sulla loro erogazione. Durano in carica tre anni e sono è rieleggibili. Hanno insieme al Presidente e al Segretario la firma disgiunta sui conti correnti bancari e postali del comitato. Hanno, l'onere di comunicarsi reciprocamente tutte le somme erogate, di consultarsi preventivamente e di consultare preventivamente il Presidente e il Segretario ogni qualvolta la spesa sia maggiore dell'importo di euro 250. Le erogazioni di denaro effettuate dai tesorieri, secondo le finalità e gli scopi del comitato, devono essere sottoposte al vaglio e alla verifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Possono delegare eventualmente a terzi, previo concerto con il Presidente ed il Segretario, il potere di firma sui conti correnti bancari e postali.

Art. 20 — L'assunzione della carica di Presidente, Segretario, Tesoriere o membro del Consiglio Direttivo non dà diritto ad alcun compenso; tuttavia il Consiglio Direttivo, in casi comprovati, potrà riconoscere un rimborso per le spese sopportate nello svolgimento della propria funzione.

Consulenti Tecnici

Art. 21 — L’assemblea dei membri nomina, con delibera assunta con la maggioranza di cui all’art. 9 dello statuto, fino a tre avvocati esterni al Comitato, come consulenti e fiduciari, su tutte le questioni di carattere strettamente tecnico – giuridico.

Aderenti

Art. 22 — Potranno aderire al comitato tutti coloro che abbiano interesse a sostenerlo alla ricerca della verità ed alla persecuzione dei crimini commessi a danno dei manifestanti a Genova nelle giornate di luglio 2001.

Gli aderenti potranno essere cooptati dall'assemblea ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Norme Finali

Art. 23 — In caso di estinzione del comitato per causa diversa dall'esaurimento del denaro raccolto, il patrimonio residuo, detratte le spese delle obbligazioni verso terzi, sarà devoluto ad Enti similari o esponenziali dei diritti di libertà di manifestazione del pensiero, o di tutela dei diritti umani con priorità per gli enti nati per iniziativa pubblica del Comitato.

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