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15.03.08

"Black bloc, fu vera devastazione..."


La manifestazione
Depositate le motivazioni: "Gli eccessi da parte della polizia non
giustificano la condotta violenta di quei manifestanti"
"Black bloc, fu vera devastazione..."
"Messaggi contraddittori da parte delle Tute Bianche, che pero' non
trascesero"

Settecento pagine. La motivazione della sentenza nei confronti di 25 no
global, accusati di devastazione e saccheggio durante il G8 del 2001 a
Genova e' stata depositata ieri. 24 no global erano stati condannati il 14
dicembre scorso dalla seconda sezione del Tribunale ad oltre cent´anni di
carcere. Una sola imputata, Nadia Sanna, era stata assolta per non aver
commesso il fatto. L´estensore della motivazione, il giudice a latere
Emilio Gatti, ha distinto le responsabilita' tra gli aderenti al cosidetto
Blocco nero da quelle delle Tute Bianche. Le pene infatti erano state piu'
che dimezzate rispetto alle richieste dei pubblici ministeri Anna Canepa e
Andrea Canciani (225 anni) perche¨ il tribunale, presieduto da Marco
Devoto, aveva riconosciuto il reato di devastazione e saccheggio solo per
dieci imputati, i cosiddetti appartenenti al Blocco Nero, escludendo dal
reato le Tute Bianche. Questi dimostranti infatti, secondo le difese,
avevano reagito alla carica dei carabinieri in via Tolemaide contro il
corteo autorizzato del 20 luglio, a cui parteciparono tra gli altri Luca
Casarini, ex leader delle Tute Bianche, e Vittorio Agnoletto, allora
portavoce del Genoa Social Forum. Secondo i giudici, «risulta, senza
dubbio alcuno, come molteplici condotte compiute dalla frangia violenta
dei manifestanti il giorno 21 luglio abbia integrato gli estremi oggettivo
e soggettivo dell´ipotizzato delitto di devastazione e saccheggio». «Non
diversamente dalle condotte tenute dai manifestanti del Blocco Nero la
mattina del giorno precedente, anche queste persone compiono una grave,
sistematica e generalizzata attivita' di distruzione di esercizi
commerciali, auto ed uffici pubblicia'». «Si tratta di una condotta -
proseguono i giudici - che si protrae per diverse ore nella zona del
lungomare prima che la Polizia sia in grado di intervenire caricando e che
poi si sposta nella zona più a monte, mantenendo pero' inalterata la sua
distruttività ». «Non diversamente da quanto avvenuto il venerdì mattina -
osserva il giudice relatore - queste persone sono in grado, per il numero,
la conoscenza della città e l´organizzazione di spostarsi agilmente e di
infliggere pesanti danni là dove la Forza pubblica ha difficolta' ad
arrivare in tempo». «La loro condotta - rilevano ancora i magistrati - non
può essere ritenuta reazione giustificata ad un atto di Polizia
principalmente perché questo non puo' ritenersi arbitrario e poi perché non
e¨ ravvisabile alcun nesso causale tra l´azione della Polizia ed i
danneggiamenti dei negozi e delle auto». «In questa situazione la
decisione di lanciare i lacrimogeni non appare costituire un atto
illegittimo né tanto meno arbitrario, rispondendo per contro alle concrete
necessità del momento». Il giudice sottolinea: «Quando gli incendi avevano
minacciato la sicurezza dei palazzi e degli abitanti della zona era stato
necessario compiere la carica per ripristinare la sicurezza e l´ordine
pubblico. Questo e¨ stato turbato non dalle manovre della Polizia ma dalle
condotte dei manifestanti violenti».

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